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Validità delle carte d'identità cartacee: nuove disposizioni del D.L. n. 108/2026

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 108 del 26 giugno 2026
Data:

26 giugno 2026

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 108 del 26 giugno 2026, che reca le disposizioni urgenti in materia di efficacia della carta di identità cartacea e di rilascio della carta d’identità elettronica (CIE).

In base alle nuove disposizioni, il documento cartaceo non scaduto potrà essere utilizzato fino al 31 gennaio 2027, in attesa del rilascio della carta di identità elettronica, esclusivamente in Italia e per le seguenti finalità:
  • esercitare diritti fondamentali;
  • ricevere prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
  • richiedere esenzioni ticket presso le ASL;
  • ricevere posta e atti giudiziari;
  • effettuare operazioni presso banche, uffici postali e altri istituti finanziari, compreso il ritiro della pensione;
  • usufruire dei servizi erogati da soggetti che svolgono pubblici servizi.
  • svolgere pratiche e accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero;

Inoltre, in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato, entro il 3 agosto 2026, utilizzando la carta di identità cartacea quale mezzo di identificazione delle parti contraenti, il documento cartaceo sarà valido fino alla naturale scadenza e ai soli fini del contratto che ne ha previsto l’utilizzo.

In riferimento all'espatrio, resta confermata la scadenza del 3 agosto 2026, data in cui cesserà definitivamente la possibilità di utilizzo della carta di identità cartacea per viaggiare all’Estero: sarà, dunque, necessario munirsi di passaporto o di carta di identità elettronica.

Il Decreto-Legge prevede, infine, per i casi di effettiva urgenza, la possibilità di rilascio di un documento provvisorio cartaceo, con validità massima di 6 mesi e non rinnovabile. A tal riguardo, i Comuni sono in attesa di ricevere indicazioni da parte del Ministero competente sull'emissione di tale documento provvisorio, che dovrà essere restituito al momento del ritiro della CIE. Il documento provvisorio sarà considerato titolo valido per l’espatrio, ma il Decreto-Legge precisa che alcuni Paesi esteri potrebbero non accettarlo per l’ingresso nel loro territorio.
Non appena disponibili, saranno fornite informazioni in merito al rilascio del documento provvisorio e altre eventuali ulteriori indicazioni utili ai cittadini.

Decreto Legge


A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 13/07/2026 11:29:06

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